Art.1 - SCOPI DEL CENTRO

IL C.I.P.L.A. si propone di:

  1. promuovere, sostenere ed organizzare ricerche e studi di carattere interdisciplinare in ordine alle problematiche connesse alla tutela dell'ambiente;
  2. individuare il necessario supporto scientifico per garantire una corretta gestione dell'ambiente in relazione alla dinamica socio-economica;
  3. stimolare forme di collaborazione scientifica interdisciplinare e di divulgazione, sia a livello nazionale che internazionale, al fine di dotare della necessaria esperienza scientifica e professionale coloro che verranno chiamati a svolgere compiti connessi alla rinnovata forma di gestione ambientale;
  4. promuovere attraverso iniziative interdisciplinari strutture didattiche, anche sperimentali, tendenti alla formazione di operatori ambientali ai vari livelli di responsabilità;
  5. organizzare convegni, incontri di studio, seminari ed ogni altra iniziativa volta a valorizzare e diffondere le tematiche ambientali ed approfondire i problemi connessi;
  6. le finalità di cui sopra potranno essere realizzate anche mediante erogazione di servizi, ricerche, ecc.,sulla base di convenzioni con il Ministero dell'Ambiente, Enti, Aziende ed Istituzioni, in conformità alla vigente legislazione

Art . 2 - SEDE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO

  1. Il Centro ha sede, al soli fini organizzativi ed amministrativi, presso l'Università di Perugia. La gestione amministrativa e contabile sarà disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità dell'Ateneo in cui il Centro ha sede amministrativa;
  2. fanno parte del Centro docenti e ricercatori che operano nelle Università che hanno sottoscritto l'originaria Convenzione, nonché docenti e ricercatori appartenenti agli Atenei che afferiranno al C.I.P.L.A. ai sensi della procedura disciplinata nell'art. 4, comma 7. I soggetti che chiedono di aderire al C.I.P.L.A. fanno parte delle aree scientifiche interessate alle problematiche ambientali, come appresso indicate:
    1. giuridica
    2. economica-sociologica
    3. scienze naturali
    4. igienistico-sanitaria
    5. ingegneristico-architettonica
    6. storico-archeologica
    7. chimico-fisica

L'Assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza semplice dei propri componenti, potrà individuare altre aree o aggregazione di aree. La delibera relativa comporterà la conseguente modifica del seguente Statuto.

Le domande di afferenza al Centro, che dovranno essere corredate dal parere del Consiglio di Istituto o di Dipartimento cui i docenti o ricercatori afferiscono, saranno sottoposte all'approvazione della Giunta Esecutiva del Centro stesso. 

Art. 3 - ORGANI DEL CENTRO

Sono organi del Centro:

a) l'Assemblea

b) la Giunta Esecutiva

c) il Direttore

d) il Consiglio Scientifico

Art. 4 - ASSEMBLEA

E' composta dai soggetti di cui all'art. 2, lettera b) del presente Statuto.

L'Assemblea è convocata quanto meno una volta l'anno con lettera raccomandata R.R. inviata con almeno 7 giorni di preavviso.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice, in presenza della metà più uno dei componenti, in prima convocazione; in seconda convocazione, delibera alla presenza di un terzo dei componenti. Non si considerano ai fini del computo del numero legale, gli assenti giustificati.

Colui il quale non partecipa a tre riunioni consecutive senza fornire giustificazioni della propria assenza, viene dichiarato decaduto dal C.I.P.L.A. con provvedimento della Giunta Esecutiva

L'Assemblea individua le linee programmatiche delle attività del Centro, approva il Regolamento Interno del Centro nonché le sue modifiche ed il regolamento di costituzione e di funzionamento del Consiglio Scientifico.

Elegge nel proprio seno i componenti la Giunta Esecutiva. Devono essere effettuate singole votazioni per ogni area di ricerca di cui all'art. 2 lett. b).

Possono essere eletti per ogni area solo coloro che vi afferiscono.

L'Assemblea delibera sulle modifiche del presente Statuto e sulla adesione di altri Atenei.

Approva l'istituzione di Sezioni del Centro e ne disciplina il funzionamento con apposito regolamento. 

Art. 5 - GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva del Centro è composta dai membrl designati dagli aderenti al Centro nel proprio seno, uno per ogni area scientifica di cui al precedente art. 2, nonché da un membro dell'Assemblea designato da ogni Ateneo aderente al Centro.

La Giunta Esecutiva dura in carica 3 anni ed elegge nel proprio seno il Direttore.

Viene convocata dal Direttore almeno tre volte l'anno e comunque ogni volta che ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di 5 giorni; in caso d'urgenza, il termine può essere ridotto a 48 ore, con convocazione telegrafica.

La Giunta delibera a maggioranza semplice ed è costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei membri; non si considerano, ai fini del computo del numero legale, gli assenti giustificati.

La Giunta Esecutiva:

  1. approva le relazioni annuali del Direttore;
  2. formula i programmi di ricerca ed approva i progetti di utilizzazione del fondi nell'ambito degli indirizzi fissati dall'Assemblea;
  3. delibera sull'acquisizione e sull'uso delle strutture, nonché cura la gestione del personale distaccato o comunque afferente al Centro;
  4. avanza le proposte di richiesta di finanziamento al Ministero della Pubblica Istruzione, sulla quota del bilancio per la ricerca universitaria riservata a progetti di rilevante interesse nazionale, o ad altri Enti o Istituzioni, pubbliche o private;
  5. delibera sulle domande di afferenza al Centro. La esclusione di richiesta di afferenza dovrà essere adottata con provvedimento motivato; procede periodicamente alla revisione della liste dei docenti afferenti al Centro, tenendo conto delle rinunce espresse o tacite, del trasferimento in altri Atenei, e degli altri fatti estintivi del rapporto dil servizio con gli Atenei convenzionati .
  6. propone all'Assemblea l'adesione di nuovi Atenei al Centro;
  7. approva il bilancio preventivo e relative variazioni e il conto consuntivo.

Art. 6 - IL DIRETTORE

E' eletto dalla Giunta Esecutiva nel suo seno, di norma fra i professori ordinari, dura in carica 3 anni, e svolge le seguenti funzioni:

  1. rappresenta legalmente il Centro;
  2. convoca e presiede la Giunta Esecutiva e l'Assemblea dei membri;
  3. sottopone alla Giunta Esecutiva, per l 'esame e 1'approvazione, i progetti di ricerca ed i relativi piani finanziari;
  4. presenta annualmente la relazione sulle programmazioni delle iniziative e sull'attività svolta dal Centro;
  5. sovraintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vicedirettore da lui designato;
  6. presenta entro il 30 novembre, coadiuvato dal Segretario, il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo il conto consuntivo corredati da una dettagliata relazione che illustra tra gli altri i seguenti aspetti:
  • utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca in corso;
  • eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso dell'anno;
  • coseguimento delle finalità preventivate nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica e nella collaborazione scientifica e dell'attività a carattere interdipartimentale ed interuniversitaria.

Art. 7 - IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

E' istituito il Consiglio Scientifico quale organismo con compiti di consulenza e di supporto scientifico alla Giunta Esecutiva.

L'Assemblea su proposta della Giunta Esecutiva ne disciplina la costituzione ed il funzionamento

Art. 8 - IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Segretario amministrativo del Centro svolge le funzioni previste dall'art.87 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità dell'Università degli Studi di Perugia e partecipa alle riunioni della Giunta con voto consultivo.

Art. 9 - FINANZA, CONTABILITA' E PATRIMONIO

La finanza, la contabilità e il patrimonio del Centro vengono gestite conformemente agli artt.88-105 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Perugia.

Art.10 - NORME FINALI

Il Centro potrà promuovere convenzioni con Enti di ricerca italiani o stranieri interessati ai suoi progetti. Il Centro potrà giovarsi della collaborazione di ricercatori esterni. Verranno garantiti gli opportuni contatti con le Associazioni ambientalistiche.